Bonus Facciate 2020: non dimenticatelo!

Il Bonus Facciate è un’altra grande novità 2020, oltre al Decreto Rilancio e alla super detrazione del 110% di cui abbiamo parlato qui. Andiamo ad analizzare quindi questa detrazione, che può interessare moltissimi di voi.

Cos’è il Bonus Facciate 2020?

Il “bonus facciate” è uno sconto fiscale che permette di recuperare il 90% dei costi sostenuti nel 2020 per il miglioramento di alcuni edifici. E’ stato introdotto con la legge di bilancio 2020 (legge del 27/12/2019 n.160) con lo scopo di ‘abbellire gli edifici delle nostre città’.

A chi spetta la detrazione?

Questa detrazione può essere usufruita da tutti i contribuenti, sia da inquilini che da proprietari, residenti o non residenti, persone fisiche e imprese. In particolare, sono ammessi:

1. le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni; 

2. gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale; 

3. le società semplici; 

4. le associazioni tra professionisti; 

5. i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali). 

Importante: la detrazione (come anche tutte le altre detrazioni) non può essere utilizzata da chi possiede esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva. Ci spieghiamo meglio: se sei titolare di partita iva a regime forfettario con tassazione fissa non puoi detrarre nulla. Ma, se il contribuente ha anche altri redditi, potrà accedere alla detrazione e detrarre, quindi, in base alla sua capienza.

Sono inclusi i proprietari che possiedono l’immobile in qualità di:

1. Proprietà;

2. Nuda proprietà;

3. Usufrutto;

4. Uso;

5. Abitazione;

6. Diritto di superficie.

O che detengono l’immobile in base a:

1. Contratto di locazione;

2. Contratto di comodato.

Ovviamente regolarmente registrati e in possesso del consenso dei lavori da parte del proprietario.

Bonus facciate Venezia

Quali edifici rientrano nel bonus facciate?

Gli immobili che si trovano in zona A e B (categorizzate con il decreto ministeriale n.1444/1968) o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. 


Le zone omogenee territoriali sono le aree in cui il territorio comunale viene suddiviso in base al piano regolatore.

A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi (=centri storici);

B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq;

C) le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali l’edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla precedente lettera B);

D) le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati;

E) le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui – fermo restando il carattere agricolo delle stesse – il frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da considerare come zone C);

F) le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale.

Per quanto tempo posso usufruirne?

Per tutto l’anno 2020: le spese documentate dovranno essere eseguite in quest’anno. C’è solo un’eccezione che riguarda i condomini: se tu condomino hai pagato un acconto nel 2019 ma il pagamento all’impresa da parte del condominio è comunque avvenuto nel 2020, potrai detrarre anche la somma del 2019. La detrazione va ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo. 

Come funziona la detrazione?

Come per tutte le detrazioni vale il principio di capienza. Se il tuo Irpef è minore della detrazione che ti spetta, l’avanzo non potrà essere rimandato all’anno successivo ma va di fatto perso. Facciamo un esempio pratico: se le tasse che devi pagare sono pari a 1.000€ ma la rata da detrarre è 1.200€ quei 200€ che avanzi, li perdi. Non potrai detrarli l’anno successivo.

Grazie al Decreto Rilancio 2020 è possibile ora trasformare questa detrazione in credito di imposta (oppure ottenere lo sconto in fattura). C’è un limite massimo di spesa? No, non c’è un limite massimo.

Quali opere rientrano nel Bonus Facciate?

Il fine del bonus è ammesso per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna di edifici esistenti, parti di essi, o su unità immobiliari esistenti sull’involucro esterno visibile dell’edificio, cioè sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno).

Sono, quindi, inclusi gli interventi:

1. Di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata (strutture opache=muri);
2. Su balconi, ornamenti o fregi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura. Sono inclusi i lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata; 
3. Sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico (=cappotto) o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva (=le parti dell’edificio che confinano con l’esterno, con il terreno o con zone non riscaldate) dell’edificio. Sono inclusi il consolidamento, il ripristino, il miglioramento delle caratteristiche termiche anche in assenza dell’impianto di riscaldamento con l’obbligo di raggiungere determinati valori di trasmittanza termica e un determinato livello di isolamento minimo.

Altro punto: se hai il rivestimento in piastrelle o altri materiali che, quindi, non rendono possibile un intervento influente dal punto di vista termico (se non cambiando l’aspetto dell’edificio) la verifica sul superamento del 10% si fa eseguendo il rapporto tra la restante superficie (quindi quella NON rivestita in piastrelle) e la superficie totale lorda complessiva della superficie disperdente. 

Facciamo un esempio: il tuo edificio ha una superficie disperdente complessiva di 100mq. Le piastrelle rivestono 40mq, il resto è semplice intonaco. Quindi il 10% di superficie disperdente complessiva è pari a 10mq. Si decide di intervenire su una superficie di 20mq di piastrelle e 10mq di intonaco. I 10mq di intonaco sono quindi proprio il 10% di superficie disperdente complessiva. Anche se l’intervento riguarderà 30mq (quindi il 30%) NON è necessario fare l’isolamento termico.

Cosa non rientra invece?

1. Gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile o realizzati mediante demolizione e ricostruzione; 

2. Gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico (no chiostri, no cavedi, no spazi interni);

3. Le spese sostenute per sostituire vetrate, infissi, portoni, cancelli.

Quali spese sono ammesse nella detrazione?

Sono ammesse nella detrazione non solo le spese dei lavori ma anche:

1. Spese di acquisto materiale;

2. Spese necessarie per eseguire i lavori come i ponteggi, smaltimento materiale, l’occupazione del suolo ecc…;

3. Spese tecniche ossia progettazione, direzione lavori, sopralluoghi, perizie, APE…

Posso utilizzare questo bonus anche se usufruisco di altre detrazioni?

Si certo. Puoi utilizzare anche le altre detrazioni ma non puoi detrarre la stessa somma più volta con più misure. In pratica: se fai il cappotto puoi detrarre il cappotto con il bonus facciate al 90% ma non anche con l’ecobonus al 65%. Devi scegliere o una o l’altra.

Cosa devo fare per ottenerlo?

1. Effettuare (e conservare) il pagamento mediante bonifico bancario o postale (anche “on line”) dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione , il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori);

2. Indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione (non richiesto per interventi dal punto di vista termico);

3. Comunicare preventivamente la data di inizio dei lavori all’azienda sanitaria locale territorialmente competente, mediante raccomandata, quando obbligatoria;

4. Conservare le fatture comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi;
 
5. Conservare le pratiche edilizie complete o, nel caso in cui la normativa edilizia non preveda alcun titolo abilitativo, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi posti in essere rientrano tra quelli agevolabili;
 
6. Conservare la copia della domanda di accatastamento, per gli immobili non ancora censiti;

7. Conservare le ricevute di pagamento dei tributi locali sugli immobili, se dovuti;
 
8. Conservare la copia della delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e la tabella millesimale di ripartizione delle spese;
 
9. Conservare la dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori, nel caso in cui gli stessi siano effettuati dal detentore dell’immobile, diverso dai familiari conviventi. 

Per gli interventi di efficienza energetica serve anche:

10. L’asseverazione di un tecnico abilitato;
11. L’APE Attestato di Prestazione Energetica; 
12. Comunicazione all’ENEA entro 90 gg dalla fine dei lavori con la scheda descrittiva degli interventi fatti da inviare per via telematica.

Conclusione

La maggior parte degli edifici in Italia è stata costruita prima del 1976 e molti di essi sono esteticamente brutti. Purtroppo tanti non sono solo brutti ma sono anche, dal punto di vista dell’efficienza energetica, molto scarsi, anzi possiamo dire ormai anacronistici. Molti condomini non hanno l’isolamento, gli impianti sono ormai vecchi, tantissime case sono in classe G (l’ultima classe energetica). Questo bonus è sicuramente un buon incentivo al miglioramento delle facciate e la sola tinteggiatura in alcuni casi non sarà sufficiente. Speriamo che venga quindi utilizzato in modo sapiente, non solo per rendere bello l’edificio ma anche per renderlo energeticamente migliore.

E’ un peccato che possa essere utilizzato solo in determinate zone (A e B) e solo per determinate facciate: quella che affaccia in strada si, ma quella interna che guarda la corte no…Questo a nostro avviso è un po’ un controsenso.

Se hai commenti o dubbi scrivici.

Tutte le informazioni sono state tratte dalla guida ufficiale scaricabile dal sito dell’Agenzia delle Entrate e che puoi scaricare da qui: